DECRETO ANTIFRODE – VISTO DI CONFORMITA’

Visto di Conformità Bonus 50% 65% 90%110%

Alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021, per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il nostro CAF dispone di una rete nazionale formata da PROFESSIONISTI iscritti agli albi, incaricati di apporre il VISTO DI CONFORMITÀ’.

Tutte le operazioni avvengono sotto il diretto controllo del Caf centrale, il quale cura tutte le varie fasi procedurali inerenti ai controlli di rito ed all’invio telematico. Il servizio è semplice, sicuro, ed economico.

COSTI DEL SERVIZIO

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

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