Modello 730 ordinario
Modello 730 ordinario (non precompilato)
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato.
I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il modello 730 l’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.